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D.D.T.La fattura è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto di vendita. Quando, però, essa è emessa in data successiva a quella di consegna della merce, la normativa fiscale impone che sia preceduta dall'emissione del documento di trasporto (D.D.T.). Il DDT, introdotto con il D.P.R. 14/08/1996 n. 472, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. Il DDT deve contenere i seguenti elementi:
L'indicazione della causale del trasporto è obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione, ecc. I documenti di trasporto devono essere emessi in duplice esemplare, anche se, per ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie supplementari. La firma di chi ritira la merce, fatta sull'esemplare trattenuto dal venditore, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni tra le parti o in una causa legale.
Fattura immediataLa fattura immediata deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente (anche a mezzo di sistemi elettronici) entro lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio. Da ciò si evince che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni venduti possono viaggiare senza alcun documento.
Fattura differitaQuando i beni oggetto della vendita sono accompagnati dal documento di trasporto (DDT), si ha la fatturazione differita, che deve essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettiva consegna della merce. Ad esempio, se il DDT viene emesso il 30 aprile ma la merce parte il 2 maggio, la fattura deve essere emessa entro il 15 giugno. Tuttavia nell'uso comune si preferisce emettere la fattura differita entro il mese di emissione dei documenti di trasporto. A discrezione dell'azienda emittente, poi, la fatturazione differita può essere riepilogativa, cioè raggruppare in un unico documento tutti i beni venduti ad uno stesso cliente nel corso dello stesso mese, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto.
Fattura accompagnatoriaLa fattura accompagnatoria riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DDT, accompagna la merce durante il viaggio.
Nota di accredito e di addebitoLa nota di accredito è il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare, totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente, ad esempio resi di merce o errori sui prezzi esposti in fattura. La nota di addebito, invece, è il documento emesso dal venditore quando ha la necessità di integrare importi esposti in una fattura precedentemente emessa, ad esempio un prezzo inferiore a quello concordato con il compratore.
Fattura pro-formaLa fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento e viene usata solitamente nelle traslazioni con l'estero al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli istituti bancari.
Parcella e avviso di parcellaQuesti tipi di documenti sono utilizzati dai liberi professionisti e dagli studi professionali. La parcella è il documento equiparato alla fattura che espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale ed è emesso ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente. L'avviso di parcella, invece, è il documento che precede l'emissione della parcella; non ha alcun valore fiscale e viene usato unicamente per informare il cliente sull'entità del compenso da pagare al libero professionista. |

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